Si profilano tempi duri, anzi durissimi, per gli spammer in Italia. Il Garante per la protezione dei dati personali è nuovamente intervenuto su una tematica sempre sotto i riflettori, quella dello spam in tutte le sue forme, ed ha ribadito – con una recente decisione – che il destinatario di comunicazioni indesiderate (siano esse sms, fax, e mail ed mms) potrà rivolgersi al Giudice civile per ottenere un idoneo risarcimento dei danni.
La notizia è stata segnalata dalla newsletter n.299 del 4 gennaio 2008 del Garante per la protezione dei dati personali e, anche sulla scorta di decisioni assunte in precedenza dal Garante, questo ennesimo intervento potrebbe dare il via a una stagione di richieste risarcitorie da parte di utenti molestati da comunicazioni indesiderate. In questo senso è possibile sviluppare qualche breve riflessione che vogliono assumere un carattere meramente divulgativo.
Il provvedimento del Garante (il cui relatore è stato il Dott. Giuseppe Fortunato) è stato adottato a seguito delle ripetute segnalazioni di abusi posti in essere da parte di una società che inviava fax aventi ad oggetto proposte commerciali, fax che non erano stati né richiesti né autorizzati. A seguito di accertamenti e di una dettagliata istruttoria, il Garante ha ribadito il principio secondo cui l’invio di fax posto in essere senza aver ottenuto il “consenso informato” dei destinatari, fa configurare un trattamento illecito dei dati personali, con tutte le conseguenze di legge.
In tal senso sono state disattese anche le argomentazioni difensive addotte dalla Società oggetto dell’indagine del Garante: la stessa infatti aveva sostenuto che i numeri di fax erano stati inviati solo a soggetti i cui numeri erano stati estratti da “elenchi categorici” (quali, ad esempio, le Pagine bianche), e quindi ci si sarebbe trovati dinanzi ad una sorta di “consenso presunto”.
Il Garante, sul punto, ha ribadito che anche in questi casi deve essere ottenuto il consenso preventivo all’invio di informazioni commerciali, specialmente quando le stesse sono poste in essere con determinate metodiche (come, ad esempio, l’invio di fax, sms o mms, e-mail oppure attraverso chiamate vocali effettuate con operatore automatico), e pertanto – tornando al caso in esame- la società oggetto del provvedimento di divieto non potrà più utilizzare i dati personali in suo possesso.
In questo modo è stato sancito – si spera definitivamente – anche un principio generale di estrema importanza.
Senza consenso preventivo non si potrà inviare qualsivoglia tipo di pubblicità attraverso sms, mms, fax, posta elettronica e chiamate vocali a mezzo di operatore automatico.
Stabilito il principio generale, occorre adesso soffermarsi, seppur brevemente, sulle potenziali implicazioni legate ai profili risarcitori, e soprattutto, focalizzare l’attenzione sui potenziali danni arrecati dallo spam.
prosegue nel prossimo post..
Post scritto da Stefano Massa